«L’Italia ripudia la guerra»?

di Cortese Fulvio

L’art. 11 della Costituzione italiana

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra la Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
Questa è la trascrizione integrale dell’articolo con il quale la nostra Costituzione si occupa di definire l’approccio che la Repubblica deve tenere nei confronti degli eventi bellici; questo, pertanto, è il principale riferimento scritto attorno al quale si torna anche oggi a discutere allorché ci si pone il problema circa la legittimità della partecipazione delle forze armate italiane ad operazioni internazionali quali quelle ancora correnti in Iraq.
Il tema, come si vede, è di stretta e profonda attualità; ma ciò che è particolarmente interessante è la circostanza che la risoluzione delle complesse e delicate problematiche ad esso sottese debba inevitabilmente confrontarsi con la necessità di ricondurne i lineamenti essenziali all’interno di principi costituzionali apparentemente chiari e perentori.
La prima parte della disposizione, è vero, reca una proposizione di rara univocità: l’Italia ripudia la guerra. Ed anche le possibili proiezioni di questa peculiare, manifesta e radicale avversione programmatica sembrano quasi onnicomprensive: la guerra è ripudiata sia in quanto strumento di offesa, sia in quanto luogo privilegiato della conflittualità interstatuale.
Un simile quadro, tuttavia, è destinato a mutare nei passaggi immediatamente successivi: l’Italia (che, in generale, ripudia la guerra), consente a limitazioni di sovranità che si rendano in ipotesi necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; non solo: l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (così è, ad esempio, per l’Onu o anche per la Nato). Sicché non è del tutto escluso che il ripudio sistematico affermato come tendenziale criterio di espressione della sovranità bellica italiana possa trovare un eventuale contemperamento nella misura in cui la guerra non costituisca più strumento offensivo di prevaricazione, ma rappresenti, viceversa, il portato di un ordinamento che si proponga di assicurare la pace e la giustizia.
È proprio vero, allora, che l’Italia ripudia la guerra? Ed è proprio vero, di conseguenza, che la partecipazione dell’Italia ad operazioni militari gestite al di fuori delle Nazioni Unite e definite dall’Alleanza atlantica e dalle direttive della presidenza degli Stati Uniti d’America si pongono al di fuori di quanto la Costituzione permette?
Una chiara ed argomentata introduzione alla comprensione di questo interrogativo è offerta dal saggio («Pace e guerra nella Costituzione») con il quale Giuseppe De Vergottini, uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, apre il suo più recente contributo scientifico: Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 350.

Guerra e Costituzione

Il saggio in questione è ricco di spunti e riflessioni interessanti, che non si concentrano soltanto sull’analisi delle principali interpretazioni mediante le quali gli studiosi hanno cercato di risolvere il dilemma sopra descritto.
Anzi, si potrebbe dire che la maggiore preoccupazione del testo consiste piuttosto nella volontà di contestualizzare e ripercorrere con precisione storica le tappe della graduale trasformazione che la concezione e la realtà della guerra hanno conosciuto al cospetto della graduale crisi dell’ordinamento delle Nazioni Unite e della progressiva affermazione di un nuovo e differente modello di liceità internazionale, caratterizzato, nei suoi ultimi sviluppi, da un peculiare paradigma di attivazione collettiva a fronte della rilevata necessità di difendere e di promuovere valori e principi attinenti al rispetto, sul piano globale, dello stato di diritto e dei diritti umani.
Proprio su questo punto, però, poggia il nucleo dell’osservazione proposta dall’Autore: «Nel bilanciamento tra il principio di rigetto della guerra e quello di solidarietà finalizzata ad assicurare pace e giustizia anche ricorrendo alla guerra, ad un tempo evitando l’isolamento dal resto della comunità degli stati occidentali, è stata riconosciuta prevalenza al secondo. Se così è (,) non vi è stata decostituzionalizzazione, in quanto il principio cardine della prima parte non viene abbandonato ma soltanto non applicato in casi concretamente verificatisi, poiché sui presupposti esistenti si è ritenuto di dare prevalenza al principio solidaristico che ha spinto a partecipare a comuni iniziative belliche».
In altri termini: il mutato contesto fattuale delle relazioni internazionali e delle ipotesi effettivamente riconducibili all’idea dell’intervento bellico giustificato (violazione dei diritti umani, operazioni di terrorismo internazionale) ha motivato una parallela ri-scoperta della seconda parte dell’art. 11 della Costituzione: questo fenomeno avrebbe contribuito alla mutazione dell’«indirizzo costituzionalmente rilevante (,), passandosi da quello rigidamente difensivo a quello attivo in seno ad organismi di sicurezza collettiva o a coalizioni ad hoc», e ciò soprattutto con riferimento alla contemporanea ri-emersione sia dell’idea della guerra giusta in quanto finalizzata alla garanzia dei diritti o delle libertà fondamentali e dei principi della democrazia, sia del vincolo storico-giuridico che il nostro Paese aveva contratto nel secondo dopoguerra con riguardo alle forze allora vincitrici.
Del resto, «le premesse delle limitazioni accettabili ai sensi dell’articolo 11 non erano altro che la conseguenza di vincoli giuridici di derivazione internazionale estremamente forti nel loro risvolto applicativo in sede di rapporti politici alla fine della seconda guerra mondiale».

Universalismo

Letto in questa prospettiva, l’art. 11 della Costituzione si inserisce coerentemente nel processo di legittimazione incrementale di una contrapposizione di cui questa rubrica si è già occupata quando si è scritto di alcuni profili relativi al caso Guantanamo (v. in Madrugada, n.55/2004, 19 ss.).
In quel contesto, infatti, si è riscontrata la sanzione formale di un dualismo (sia concettuale sia pratico) sintetizzabile nella formula amico – nemico, e riferibile, adesso, anche alla circostanza che comunità politiche reciprocamente amiche (in quanto vincolate dal rispetto delle medesime tradizioni giuridiche e dei medesimi valori fondanti) cooperino tra di loro per difendere e promuovere le ragioni del legame che le contraddistingue nei confronti di tutte quelle comunità che viceversa possano definirsi nemiche (in quanto caratterizzate dall’osservanza di tradizioni e valori differenti). L’opera di difesa e di promozione delle ragioni degli amici diventa, in tal modo, guerra giusta, ossia guerra finalizzata a tutelare quelle tradizioni e quei valori che, nell’ambito delle comunità che in essi si riconoscono, incarnano l’idea stessa di pace e di giustizia, intesa, per ciò solo, come nozione universalmente estendibile a tutti.
Nello stesso articolo, peraltro, si anche è ricordato che ciò che oggi sta accadendo sul piano delle relazioni internazionali era stato in qualche modo teorizzato dai lucidi rilievi dell’autore stesso della formula amico – nemico, ossia Carl Schmitt, il giurista, filosofo e politologo tedesco al quale si deve anche la sinistra premonizione che proprio l’idea di una gestione collettiva ed organizzata degli interventi armati (sia pure all’interno delle Nazioni Unite, ed in funzione di un obiettivo apparentemente universalistico di pace) possa ulteriormente acuire la distinzione tra guerre giuste e guerre ingiuste, esacerbando così una frattura sempre più forte e totale, non solo nei confronti delle comunità nemiche, ma anche nel cuore delle stesse comunità amiche, nelle quali, a ben vedere, dovrebbe essere sovrano il principio che la libertà non si può imporre con la forza.
Si dovrebbero riprendere, in questa direzione, e con valenza ulteriormente esemplificativa, le parole, sempre molto incisive, di Jìürgen Habermas, il quale, sintetizzando in un suo recentissimo scritto le opinioni di Schmitt, si è così espresso: «Poiché ogni concezione di giustizia resta controversa a livello internazionale, non può esistere giustizia fra le nazioni. Alla base di tale argomentazione c’è l’assunto che nelle relazioni internazionali le giustificazioni normative non possano essere che un semplice pretesto per la dissimulazione dei rispettivi interessi. La parte moralizzatrice ricerca il proprio vantaggio grazie all’iniqua discriminazione dell’avversario; in quanto contesta all’avversario lo status di nemico rispettato, justus hostis, essa genera una relazione asimmetrica tra parti di per sé equivalenti. Peggio ancora: la moralizzazione di una guerra considerata fino ad allora indifferente infiamma il conflitto e fa degenerare la condotta del conflitto civilizzato dal diritto» (così in L’Occidente diviso, Roma-Bari, 2005, 192).
La guerra giusta, quindi, non rischia soltanto di nascondere una prospettiva etnocentrista, ma cela inevitabilmente il sospetto che quella stessa prospettiva sia mediata da interessi affatto universali.
In definitiva, quando ci si chiede se sia vero che l’Italia ripudia la guerra, occorre avvedersi che l’interpretazione surriferita dell’art. 11 della Costituzione (per quanto formalmente ineccepibile) conduce ad individuare, nell’invocazione della possibile limitazione di sovranità cui, testualmente, la Repubblica italiana deve consentire, un potenziale schermo per occultare una definizione assolutamente unilaterale dei concetti di pace e di giustizia e per negare contestualmente cittadinanza politica ad un’elaborazione alternativa e responsabile, e finalizzata a trovare un’intesa interculturale circa interpretazioni che siano capaci di attrarre un’adesione relativamente universale (in quanto critica e condivisa) attorno al contenuto dei diritti umani e della democrazia.
Con ciò non si vuol certo sostenere che un’analisi più attenta della nostra Costituzione potrebbe condurre automaticamente a risultati diversi; con ciò, infatti, si vuole soltanto sottolineare che nulla impedisce alla Repubblica e ai suoi soggetti (cittadini compresi) di impegnarsi affinché, sul piano dell’indirizzo politico-costituzionale, la lettura dei concetti di pace e di giustizia sia configurata come operazione culturalmente cosciente e intrinsecamente non-discriminatoria.