Sui beni comuni: tutte le strade tornano alla repubblica
Una questione di esigenze
È qualche anno, ormai, che le espressioni «beni comuni» o «bene comune» si sono diffuse in modo quasi capillare.
Come tutti ricorderanno, sotto le insegne dello slogan acqua bene comune si è tenuto con successo, nel 2011, un noto referendum. E da quell’esperienza, e sempre in forza dello stesso vessillo, in uno dei più popolosi comuni italiani, quello di Napoli, si è dato luogo a una ripubblicizzazione nella gestione del servizio idrico (posto in capo all’azienda speciale ABC, «acqua bene comune»).
Ma quelle espressioni sono state evocate anche in altri contesti: ad esempio, per richiedere a gran voce la conservazione o il funzionamento trasparente e partecipato di determinate strutture a vocazione pubblica (teatri e ospedali) o di edifici abbandonati ma potenzialmente utili per la realizzazione di attività socialmente rilevanti (stabilimenti industriali dismessi); o per sollecitare una nuova attenzione, e una conseguente sinergia, di enti pubblici, enti privati e semplici cittadini nei confronti di un patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale ricchissimo, ma costantemente a rischio; o, ancora, per immaginare forme di manutenzione condivisa di spazi destinati alla più ampia fruizione civica (parchi, piazze, portici, strade ecc.).
Non c’è dubbio che questi casi siano diversi; eppure è altrettanto certo che essi rappresentino l’invariabile sfogo di esigenze in larga parte convergenti: di migliore e diretto controllo civico sulla destinazione di utilità percepite come generali; di ri-attivazione di un senso di appartenenza e di condivisione mai del tutto metabolizzato; in poche parole, di ri-appropriazione al sociale di luoghi e fasi ritenuti centrali per la vita di ogni collettività.
Occorre dire che parte di queste istanze trovava già una sponda teorica anche nel condensato di riflessioni che sono state variamente prodotte nel corso degli anni dalla dottrina giuridica; in primo luogo, in quelle prodotte all’interno di una specifica iniziativa di riforma, in particolare nel corpo dei lavori della Commissione Rodotà, che si sono conclusi nell’estate del 2007.
Questo gruppo di esperti, incaricato dal governo di redigere i principi e i criteri direttivi di un possibile disegno di legge delega sulla revisione della disciplina relativa alla proprietà e ai beni, così come contenuta nel Codice civile, aveva in effetti pensato che la tradizionale categoria dei beni pubblici non fosse più completamente idonea a rispondere ai bisogni della società. E così l’aveva smembrata, per articolarla in tre diverse parti, una delle quali avrebbe dovuto essere quella dei «beni pubblici sociali», e così di quelle cose che «soddisfano esigenze della persona particolarmente rilevanti nella società dei servizi, cioè le esigenze corrispondenti ai diritti civili e sociali». Tali beni, in particolare, avrebbero dovuto essere assoggettati a un «vincolo di destinazione qualificato», destinato a cessare soltanto laddove venisse «assicurato il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati».
La proposta in esame, però, non ha avuto seguito, sicché la discussione teorica è rimasta aperta e quanto mai accesa, oltre che attraversata dai tanti episodi di rivendicazione spontanea che si sono già ricordati.
Un fatto di lotta e una quota di cittadinanza
Un polo di interpreti molto noti e qualificati – e impegnati nello stesso agone diàcui è protagonista la varia mobilitazione che ha dato luogo al referendum sopra citato – ha lanciato l’idea che i «beni comuni» siano l’oggetto di una vera e propria dinamica di conflitto: sociale, economico e culturale.
Pur partendo dalla rievocazione storica delle esperienze di gestione situata e comunitaria di taluni beni essenziali per le collettività locali (con il ricorso a forme di proprietà collettiva o di uso civico, tuttora esistenti, peraltro, in specifiche zone, soprattutto montane, del nostro Paese), questa impostazione cerca di riprendere parte della lettura offerta dalla Commissione Rodotà. Essa non intende tornare a un passato pre-moderno; ha come scopo la protezione del ruolo delle istituzioni pubbliche rappresentative, assegnando loro, tuttavia, la funzione di assumere formule organizzative più trasparenti e partecipate, da un lato, e più attive e solidali, dall’altro. In questo senso, le pretese che l’aggettivo «comune» dovrebbe garantire sarebbero meglio tutelate con un’espansione dell’intervento dei pubblici poteri e con la riallocazione di determinate risorse nella mano propriamente pubblica e, per essa, nella mano dei cittadini.
Esiste, poi, un’altra chiave interpretativa, che condivide le medesime ispirazioni e che, nonostante ciò, muovendo dall’approfondimento dei significati del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, non concepisce l’intervento pubblico come sinonimo di mano pubblica.
In questa seconda concezione, infatti, i «beni comuni» sono la declinazione puntuale di un interesse generale, e quindi di utilità che non deve essere invariabilmente posta nella titolarità di un ente pubblico o di una collettività, e che, per di più, può anche consistere in entità di carattere immateriale. «Beni comuni», quindi, vengono definiti quei beni che, indipendentemente dal loro proprietario, «se arricchiti arricchiscono tutti e se impoveriti e sovra-sfruttatiàimpoveriscono tutti» (ad esempio, l’ambiente, l’aria, il paesaggio, le infrastrutture, ma anche la sicurezza e il decoro urbani, la fiducia nelle relazioni sociali ecc.). La finalità di questa opzione ricostruttiva non è la nuova definizione del bene pubblico. L’ambizione è riqualificare l’attività di perseguimento degli interessi pubblici e la partecipazione dei cittadini: l’intervento pubblico, in questa direzione, è quello del classico facilitatore, che unisce e coalizza tutti gli interessati, fornendo loro il necessario supporto e, specialmente, riconoscendo, sia sul piano programmatico che su quello operativo, l’importanza della voce e della proposta che viene dal basso. I «beni comuni», pertanto, sono visti come snodi nei quali pubblico e privato si incontrano, per contribuire insieme a risolvere questioni comuni e a far sì che ogni risorsa possa essere in tal senso valorizzata, a partire, naturalmente, dalle conoscenze, dalle competenze e dalle forze vive della cittadinanza.
Un’occasione di ritorno
Quale di queste alternative potrà imporsi? Per quanto riguarda la prima, si può facilmente osservare che – in difetto della riforma che la Commissione Rodotà aveva auspicato – essa tende a riproporre la dialettica pubblico-privato in stretta aderenza a un canone rigorosamente binario e reciprocamente esclusivo. Nella contingenza attuale, lasciare che lo scontro faccia propendere unilateralmente per l’una o per l’altra parte non pare sinonimo di ragionevolezza e di realismo, dato che l’una è in cronica crisi di disponibilità finanziarie e la seconda è in evidente crisi di legittimazione sociale.
C’è anche da dire, però, che questa tesi, proprio nel momento in cui premia il fattore ineliminabile della polarizzazione sociale, ci lascia apprezzare un cardine assoluto di ogni regime democratico, ovvero il suo essere instabile e mobile, nella proiezione di una trasformazione progressiva, inclusiva e, per questo, migliorativa. I «beni comuni» diventano, dunque, la sede in cui i cittadini possono riacquistare quella rappresentanza deliberativa che sentono di aver perso a causa del crollo della fiducia nella classe politica e negli organi di governo. Come avrebbe detto Lavoisier, «nulla si crea e nulla si distrugge»: vale per la chimica e vale, ora, anche per il diritto: dietro lineamenti originali i «beni comuni» tradiscono una fondamentale e classicissima questione costituzionale.
Sulla seconda visione, si può pacificamente affermare che, probabilmente, è molto ottimista, o che quindi, trattandosi di problema amministrativo, lo è troppo. Non è un rilievo privo di fondatezza. E forse è proprio vero che il primo ostacolo che esso può trovare consiste nel noto meccanicismo della burocrazia, anche di quella locale, e nella correlata tendenza, tra gli stessi cittadini, a conoscere il fenomeno giuridico come limite anziché come aiuto. Pure dal punto di vista concettuale potrebbero esserci delle valide rimostranze: se è vero (come è vero, del resto) che è da moltissimo tempo che, anche tra chi studia l’amministrazione, i più sensibili studiosi di beni pubblici hanno evidenziato che il vero punto di svolta non è la revisione della disciplina dei regimi proprietari, bensì la programmazione (o, come si dice oggi, la governance) delle utilità che ogni bene, pubblico e privato, può garantire alla collettività, allora non si vede perché sia necessario adottare un concetto spurio come quello di bene comune. Anche nel diritto, e non solo nelle disputazioni metafisiche, vale il rasoio di Occam: bisogna guardarsi dal proliferare delle categorie generali, pena ilàpericolo di cadere nelle superfetazioni in cui, a suo modo, è caduta, in questa materia, anche la Corte di cassazione, che, ad esempio, ha ribadito la natura demaniale delle valli da pesca della laguna veneta sostenendo che si tratterebbe di «beni comuni», ma accertando specificamente tutti i requisiti della vecchia proprietà pubblica. D’altra parte, se di interesse generale e di sussidiarietà si parla, perché rinunciare a farlo e ricorrere ad altra tassonomia?
Ecco, però, che anche questa seconda proposta ha un grande merito, perché, proprio in quanto volta a farci ragionare sul come si persegue un fine proprio della collettività, ci rammenta che il metodo non è indifferente allo scopo e che, assumendo le parole di un celebre storico francese (Pierre Rosanvallon) c’è cittadinanza soltanto dove c’è comunalità. E questa comunalità non è comunitarismo o proprietà collettiva, bensì dismissione espressa del modello del cittadino-proprietario e, al contempo, condivisione di esperienze, di informazioni, di soluzioni pratiche e di doveri. Con ciò torniamo a un’altra questione costituzionale, che, nel caso italiano, è ben chiarita all’art. 2 della nostra Costituzione: l’individuo è sacro, senz’altro; ma la sua dimensione è sociale e i suoi doveri di solidarietà e di riconoscimento delle utilità, per l’appunto, comuni sono irrinunciabili e inderogabili.
Continuiamo a discutere, quindi, di beni comuni, nell’una e nell’altra prospettiva, nella coscienza che tutte le strade sono positive perché portano (o tornano) alla Repubblica.