Memoria e diritto

di Cortese Fulvio

Ricordo, memoria e giustizia

Quante volte, rispetto a eventi o episodi anche tragici del passato, si invoca, individualmente o collettivamente, la giustizia?

Lo fanno, ad esempio, con coraggio e tenacia i parenti delle vittime del terrorismo degli «Anni di piombo», di fronte a vicende processuali reiterate e complesse, oltre che lontane dall’individuazione di uno o più «colpevoli», così come dallo stabilimento di una qualsivoglia «verità».

Ma lo fanno anche i familiari o le comunità di coloro che, in varie parti del mondo, sono stati oggetto di persecuzioni, crimini di guerra, genocidi.

A tal proposito, l’istituzione e l’attività del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (prima) e della Corte penale internazionale (poi) sono parsi segnali di una crescente volontà di dare, per l’appunto, «giustizia» e, con essa, di manifestare un riconoscimento e un ristoro ufficiali e solenni del «torto» subito, a sanzione del passato ma, al contempo, a futuro monito per coloro che verranno.

In entrambi i casi, peraltro, la giustizia è invocata non solo dai gruppi o dai soggetti storicamente coinvolti; si tratta di istanze che, diffusamente, vengono assunte anche da settori assai ampi della società, sia locale, sia nazionale, sia mondiale, risultando oggetto di attenzione specifica da parte di movimenti, anche politici, comitati di cittadini, associazioni non governative.

In questa ipotesi, la finalità del richiamo alla giustizia non coincide, propriamente, con la sola condivisione delle medesime istanze di coloro che sono stati «offesi» e dei loro discendenti; in questo caso, si richiama la giustizia per richiamare una certa «idea» della giustizia e per riaffermare l’esigenza che determinati diritti o determinate libertà siano effettivamente tutelate e che ogni autorità pubblica, statale o globale, si faccia portavoce di azioni o politiche tese a rendere concreto un simile obiettivo.

Al di là di tali differenze emerge in modo trasversale un fenomeno singolare, poiché in tutti i casi in tal modo descritti si fa questione di una «memoria», che di volta in volta dovrebbe essere sancita, fissata, celebrata o, quanto meno, discussa o problematizzata nell’ambito del contesto socio-culturale di riferimento.

È viva e forte, in altri termini, una profonda domanda di «riconoscimento», vuoi del ruolo di soggetto offeso, da difendere, rispettare e reintegrare in un determinato ordine sociale, vuoi dell’importanza di determinati diritti e/o libertà, considerati irrinunciabili. L’importanza di questo riconoscimento è tale che l’omissione del ricordo non avrebbe un significato solo simbolico, ma potrebbe essere concepita anche come damnatio memoriae, come cancellazione dei presupposti che danno significato ai principi fondanti di una determinata comunità, rinnovandone le ragioni costitutive e consentendone il pratico e ordinato atteggiarsi.

Come ricordare?

Il tema è molto delicato, ed è reso ancor più sensibile dalla circostanza che il richiamo alla «memoria» è sempre indissolubilmente intrecciato con il richiamo alla «storia».

Eppure, la storia stessa è l’oggetto di discussioni, confronti, dibattiti, polemiche, contrasti, anche a livello scientifico; anzi, spesso è proprio la problematicità del panorama storiografico in senso stretto ad ammonire circa la sostanziale impossibilità di «fare memoria» soltanto attraverso le pronunce di determinati giudici o soltanto attraverso l’approvazione di una legge che, ad esempio, cristallizzi il ricordo di un determinato evento (la Shoah, la tragedia delle foibe, ecc.).

A quest’ultimo riguardo, si deve segnalare che studi recenti hanno messo in luce, in modo assai puntuale, come le ragioni per le quali il Parlamento italiano ha approvato numerose «leggi della memoria» sono contestate e, a loro volta, molteplici già all’interno del procedimento di approvazione di ogni singola legge. In altre parole, le forze politiche che ne hanno promosso l’adozione lo hanno fatto per motivazioni distinte, alimentando con ciò fenomeni di memoria frammentata, oltre che inflazionata, confusa e «antagonista»: che dire, ad esempio, di una «legge della memoria» che decidesse di punire con una sanzione penale tutti coloro che negano l’esistenza storica del fatto che costituisce oggetto del ricordo?

Il problema, assai noto, del negazionismo, pone costanti e delicate crisi di identità: è possibile, per punire intenzioni sia pur fastidiose e difficilmente accettabili, rischiare di entrare in conflitto con libertà che, come la libertà di manifestazione del pensiero, costituiscono l’essenza del carattere democratico della società che si vorrebbe, proprio tramite il «ricordo normativo», garantire e promuovere?

Ma, anche passando oltre simili rilievi, occorre osservare un solo, eppure significativo, aspetto: la sentenza o la legge – che, sia ben intenso, possono avere, anzi hanno, certamente, un valore assai importante – non possono, da sole, «includere» (o «escludere») ogni altra «narrazione».

Memoria e Costituzione

È indubitabile, nonostante ciò, che la memoria «pubblica» ha un proprio spazio.

Di ciò si è accorto, ad esempio, il Presidente della Repubblica, che il 9 maggio di ogni anno – nel giorno, cioè, della memoria per tutte le vittime del terrorismo – organizza una cerimonia ufficiale in cui, per la prima volta, è stato possibile «riunire» familiari di vittime provenienti da distinti e opposti schieramenti (emblematico l’incontro tra Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli, e Gemma Capra, vedova di Luigi Calabresi, avvenuto il 9 maggio 2009 presso il Quirinale).

Qui non si tratta di evocare un «mero» valore simbolico di riconciliazione politica e sociale; qui si tratta di constatare l’enorme valenza simbolica, «in senso proprio», che assume la riconciliazione in questione.

Essa, innanzitutto, è momento di ri-affermazione di una «uguale» cittadinanza. Ma essa è anche occasione per un riconoscimento istituzionale dell’importanza del dibattito su una delle fasi più difficili della democrazia repubblicana: il «messaggio» è che riflettere su quegli eventi «aiuta» a essere cittadini migliori e più consapevoli, contribuendo a diffondere una rinnovata fiducia negli organi costituzionali e nei principi che ne guidano l’operato. Si tratta, in definitiva, di immaginare azioni, luoghi, progetti in cui cristallizzare (o su cui focalizzare) tutto ciò che di positivo è usualmente connesso alla memoria.

Si tratta, più semplicemente, di ricordare la funzione del «monumento», non più come simulacro artificiale posto a presidio di una verità «di Stato», bensì come «documento» di un’istanza diffusa nella comunità e come punto di partenza per una ri-acquisizione di coscienza civica e politica. Di una coscienza, però, che non si voglia «fare storia», che non pretenda, cioè, di sostituirsi alla libertà delle opinioni e della scienza, i cui risultati sono funzionali ai medesimi obiettivi.

Che la memoria possa avere un posto pubblico di tutto rispetto, ed anzi, di «vitale» importanza, è cosa nota anche in altri Paesi. In Sudafrica, ad esempio, il superamento concreto dell’apartheid è passato attraverso l’istituzione, nel 1995, di una vera e propria Commissione per la Verità e la Riconciliazione.

Memoria, memorie e… libertà

Così come la memoria individuale o collettiva aiuta il singolo o il gruppo a essere consapevole di ciò che è e, conseguentemente, di ciò che può ulteriormente essere e fare, è chiaro che ogni «politica» pubblica rivolta alla promozione della memoria (o, meglio, delle tante «memorie» che punteggiano la costellazione multiforme dell’odierno contesto sociale) non può porsi in cortocircuito con quello stesso risultato di crescita personale.

Ciò che importa, infatti, riguardo alla «memoria», è che lo spazio pubblico sia ricettivo e «corretto», non solo nel senso di una partecipazione diffusa e trasparente ai «processi» della memoria, quanto soprattutto nel senso di una aperta e onesta presa d’atto dei limiti e delle funzioni, per l’appunto, «pubbliche» di una «politica della memoria».

Non solo, come si è detto, la «memoria pubblica» non può farsi «storia»; essa non lo deve fare, poiché il suo scopo è tutto compreso nel riconoscimento di «istanze» che, nel contesto di principi e valori di uguaglianza e tolleranza, meritino ascolto, non certo, viceversa, nell’adesione unilaterale e apodittica a una delle possibili «parti» in causa.

Un nuovo filone di ricerca

«Memoria e diritto» è nel frattempo diventato anche il binomio rappresentativo di un nuovo filone di ricerca e di un’iniziativa (omonima) che ha coinvolto studenti, dottorandi e docenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (http://memoriaediritto.wordpress.com).

La finalità di questa iniziativa appare duplice: creare un luogo in cui far convergere tutti coloro che si occupano di questi temi, in una sorta di azione pubblica «sussidiaria» e capace di connettere in un’unica rete il vasto patrimonio di idee che si trovano diffuse nella società civile; riflettere sulla possibile «coltivazione» di un «diritto della memoria», nella prospettiva di formulare tesi e, se possibile, indicazioni operative per le autorità pubbliche o per il legislatore.

Ma la memoria pubblica è anche il pretesto per singolari e riuscite azioni educative.

Da tempo si discute di come apprestare, nelle scuole, il nuovo insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», divenuto obbligatorio, dal 2010, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo per le stesse previsto. Ci sembra che la memoria pubblica sia un ottimo punto di partenza.