Crimini e risarcimenti: quando Germania-Italia è più di una partita
Germania v. Italia
C’è un caso che, da qualche tempo, è sulla bocca, e nella penna, di molti giuristi. È il caso Germania v. Italia (v. sta per versus, contro) e non si tratta della rivincita della famosa Partida del Siglo al Mondiale messicano del 1970 (Italia – Germania Ovest, 4 a 3), né della più recente semifinale di Berlino 2006 (2 a 0 per gli Azzurri). La situazione è molto diversa e molto più complessa, oltre che delicata.
Germania v. Italia è la denominazione di una controversia internazionale, decisa il 3 febbraio 2012 dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), ossia dal giudice ” che ha sede a L’Aia, in Olanda ” cui è affidato il compito di dirimere le controversie che insorgano tra gli Stati che siano membri dell’ONU e che ne abbiano preventivamente accettato la giurisdizione.
Era accaduto che alcuni italiani, già vittime di crimini nazisti commessi durante la seconda guerra mondiale, o i loro parenti si fossero rivolti ai nostri giudici civili per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento di tutti i danni che avevano dovuto sopportare. In taluni di questi giudizi la Germania era stata condannata e non erano mancate anche pronunce volte a iscrivere ipoteca giudiziale su beni immobili appartenenti alla Germania e situati in Italia, a garanzia del relativo credito risarcitorio.
In un primo momento, inoltre, anche la Corte di cassazione ” che rappresenta il vertice del nostro sistema giudiziario ” aveva confermato che i giudici italiani potevano svolgere tali accertamenti, poiché, pur trattandosi di danni inferti da uno Stato estero nell’esercizio di prerogative sovrane (come sono quelle che, usualmente, si manifestano nei conflitti bellici), erano stati lesi diritti fondamentali sul territorio italiano, e ciò, in particolare, mediante la commissione di crimini di guerra e contro l’umanità. Secondo questa tesi, dunque, la Germania non poteva dirsi immune da simili rivendicazioni.
Lo Stato tedesco, però, si è rivolto ai quindici giudici della CIG, che, con una maggioranza schiacciante, hanno sostenuto che l’Italia ha violato il diritto internazionale e hanno così affermato la carenza della giurisdizione italiana e l’obbligo, per il nostro Paese, di assumere ogni misura utile per porre nel nulla l’efficacia delle sentenze già pronunciate. Per la CIG, infatti, la regola consuetudinaria che sancisce l’immunità degli Stati per i danni arrecati sul territorio di altri Stati nel corso di operazioni di guerra non subisce le eccezioni cui i nostri giudici avevano fatto riferimento. L’unica sede in cui questioni come questa si possono risolvere è, dunque, quella diplomatica.
Così parlò la Corte costituzionale
A seguito di tali sviluppi, la Corte di cassazione si è allineata alla tesi della CIG, le cui sentenze, del resto, sono vincolanti per gli Stati. Tuttavia, nel frattempo, erano nate, dinanzi ai giudici italiani, altre controversie dello stesso genere, e non è mancato chi, tra gli organi giudicanti chiamati a dirimerle, ha pensato di portare la questione all’attenzione della nostra Corte costituzionale.
Ci sono stati, cioè, dei giudici che hanno dubitato della compatibilità della norma consuetudinaria accertata dalla CIG ” che entra nel corpo delle regole giuridiche che tutti dobbiamo osservare per mezzo della clausola di riconoscimento diretto di cui all’art. 10, comma 1, della Costituzione («L’ordinamentoàgiuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute») ” con la garanzia che la stessa Costituzione fornisce per i diritti inviolabili (art. 2) e, precisamente, per il diritto di agire in giudizio e di difendersi (art. 24).
Con una sentenza molto importante (n. 238/2014) ” che ha subito attirato l’attenzione, a dir poco critica, di buona parte della stampa tedesca ” la Corte costituzionale, pur non dichiarando l’illegittimità costituzionale della regola accertata dalla CIG, ne ha constatato il recepimento solo parziale nel nostro ordinamento e ha ribadito la necessità che la garanzia dei diritti inviolabili e del diritto di difesa non sia sacrificata in modo del tutto sproporzionato e che, pertanto, siano proprio i giudici a dover svolgere la funzione di offrire ogni conseguente ed effettiva tutela.
Come conseguenza di tale ragionamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle regole, cui l’Italia aveva dato esecuzione (nel riconoscere lo Statuto dell’ONU e nell’aderire a un’apposita convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni), per le quali i nostri giudici dovrebbero adeguarsi alla sentenza della CIG sul caso Germania v. Italia.
Pro memoria
Il dibattito che la pronuncia della Corte costituzionale ha sollevato è molto interessante.
In tanti si sono domandati ” e si domandano tuttora ” se il ragionamento e la decisione della Corte costituzionale siano stati o meno corretti. Occorre osservare che l’approccio secondo cui ci sono dei limiti all’ingresso, nel nostro ordinamento, di regole prodotte sul piano sovranazionale non è nuovo, e che, anzi, nonostante le molte distinzioni che si dovrebbero fare di volta in volta a seconda della natura della regola sovranazionale, l’inviolabilità del diritto di agire in giudizio e di difendersi ha sempre costituito, per la Corte costituzionale, un principio supremo insuscettibile di compressioni automatiche. Allo stesso tempo, poi, si può notare che l’effetto immediato della sentenza della Corte costituzionale lascia la parola ai giudici dei giudizi ora pendenti e, all’atto pratico, funge da presumibile occasione per una riapertura dei negoziati tra i Governi.
Altri si sono interrogati ” e ancora si interrogano ” su quali possano essere le conseguenze ultime della sentenza della Corte costituzionale, visto che la statuizione in esame può tranquillamente interpretarsi, sulàpiano internazionale, come un’espressa manifestazione di una volontà contraria all’obbligo, da parte dello Stato, di osservare una sentenza della CIG. Va detto che, per l’ipotesi della mancata esecuzione di questo genere di pronunce, la parte interessata (qui la Germania) potrebbe rivolgersi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che «se lo riterrà necessario, può fare raccomandazioni o decidere le misure da prendere per dare effetto alla sentenza» (art. 94.2 della Carta delle Nazioni Unite). Come si può constatare, non è un’eventualità di poco momento (anche se a essa, in passato, si è fatto ricorso soltanto una volta, e senza che il Consiglio avesse preso una qualche decisione).
Ciò detto, Germania v. Italia è un caso che stimola riflessioni anche al di là del dato puramente tecnico o di quello ” forse banalmente, forse no ” geo-politico (avrà o non avrà ripercussioni, questa controversia, sulle relazioni Germania-Italia nel diverso contesto dell’Unione europea? Si può rammentare, non solo per curiosità, che anche la Grecia era intervenuta nel giudizio dinanzi alla CIG, per far valere la posizione di chi, cittadino greco, aveva vantato, per i danni subiti durante l’occupazione nazista, le stesse pretese che erano state avanzate dinanzi ai tribunali italiani).
Proprio la possibilità che si dia ancora uno spazio per possibili e ulteriori trattative tra i due Stati andrebbe salutata con grande favore, come un’opportunità che non si ripete spesso e che permetterebbe di sperimentare, anche per questa vicenda, forme di riparazione non direttamente personali, ma collettive e nobilmente simboliche; e ciò perché, rispetto a crimini come quelli nazisti, la riparazione non è, non può essere, soltanto individuale e patrimonialistica, ma deve avere anche una funzione pubblica e rafforzativa delle finalità e degli scopi di un ordinamento che, come quello italiano, è «contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo» (come ha sottolineato sempre la Corte costituzionale nella sentenza con cui si è pronunciata sul caso). Sarebbe, dunque, nel rapporto tra gli Stati, una riparazione insufficiente quella consistente nella realizzazione, magari a Roma, di un museo e di un centro di ricerca e di documentazione, integralmente finanziata dalla Germania, sull’occupazione nazista e sulle stragi perpetrate tra il 1943 e il 1945 a danno dei civili italiani dalle truppe tedesche? Se pensiamo che esista un nesso assai stretto tra la memoria e le fondamenta della nostra Repubblica quest’ultima soluzione non dev’essere automaticamente scartata.