Per una totale condanna della tortura

di Cortese Fulvio

Il paradosso della tortura

Con questo titolo si apre uno dei numerosi saggi raccolti in un recente e interessante volume, curato da A. Gianelli e M.P. Paternò (Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, Carocci, Roma, 2004) e interamente dedicato all’approfondimento critico e interdisciplinare delle ragioni che tuttora ed inspiegabilmente comportano il frequente ricorso, anche nei sistemi democratici, a strumenti di coercizione violenta nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

In effetti, discutere oggi di tortura potrebbe sembrare tanto paradossale quanto anacronistico: è noto, in proposito, che la società internazionale contemporanea ha sancito da tempo l’esistenza, sul punto, di un divieto assoluto ed inderogabile, ed è altrettanto noto, del resto, che i più importanti accordi internazionali sui diritti umani, stipulati sia a livello universale sia a livello regionale, contemplano costantemente il medesimo divieto, rimarcandone con forza la ratio di garanzia nei confronti dei valori indegradabili della persona e della sua dignità.

Dovrebbe pertanto considerarsi acquisito, quanto meno negli ordinamenti giuridici occidentali, il principio secondo cui la tortura non rappresenta soltanto un fenomeno ormai diffusamente inammissibile ed intollerabile, bensì integra anche gli estremi di un comportamento gravemente illecito e, in quanto tale, normativamente punito.

Ciò nonostante, dal Rapporto Annuale 2004 di Amnesty International si apprende, ad esempio, che gli Stati nei quali la tortura viene ancor’oggi praticata, sistematicamente o episodicamente, sono ben 132, uniformemente distribuiti in tutte le aree geopolitiche del globo (Europa, Africa, Asia, Americhe, Medio Oriente), e che tra di essi figura anche l’Italia.

Ma non è soltanto la “prassi” a divergere in modo così tragico dalle solenni affermazioni di principio: si può, infatti, registrare, nello stesso senso, anche la formulazione autorevole di singolari teorie, le quali sembrano porre in dubbio le basi stesse del divieto assoluto ed inderogabile sopra richiamato.

Uno dei più conosciuti professori statunitensi di diritto, Alan Dershowitz, confrontandosi da ultimo con le gravi problematiche connesse all’attività di prevenzione e/o repressione degli attentati terroristici, così come avviata post 11 settembre 2001, ha ipotizzato che gli Stati democratici dovrebbero riconsiderare e rivalutare un tradizionale approccio del pensiero utilitarista, sintetizzabile nell’idea che la “sofferenza di pochi” possa costituire un prezzo accettabile per il “bene di tutti” (A. Dershowitz, Terrorismo, trad. it. Carocci, Roma, 2003).

In altre parole, secondo questa ricostruzione, occorrerebbe chiedersi se non risulti opportuno legittimare, sia pur in via eccezionale (e dietro controllo medico: sic!), la pratica della tortura non letale su prigionieri sospettati di collusioni con movimenti terroristi: la momentanea compressione dell’incolumità fisica di un numero proporzionalmente ristretto di persone potrebbe contribuire efficacemente alla sicurezza dell’intera collettività, con il risultato ultimo che anche la tortura, da strumento probatorio per definizione escluso, sembrerebbe assumere le vesti di sacrificio necessariamente doveroso.

L’autodifesa contraddittoria e le sue conseguenze

Il quadro così illustrato non è certamente incoraggiante: anzi, si può verosimilmente constatare che gli sviluppi interpretativi cui pare alludere l’impostazione “utilitaristica” or ora riassunta dimostrano la graduale affermazione di concezioni che, lungi dallo sforzarsi di contribuire all’azzeramento progressivo dei casi ancora conclamati di tortura, tendono a giustificarne e/o ad agevolarne la residua sopravvivenza in nome di una pretesa esigenza generale di legittima autodifesa da parte dei cosiddetti “paesi civili”.

Sennonché una siffatta tendenza appare doppiamente contraddittoria.

In primo luogo si può mettere in discussione la stessa coerenza intrinseca e specifica della lezione “utilitaristica”, e ciò proprio sul piano dell’asserita inevitabilità della tortura e dei relativi sacrifici con riguardo allo svolgimento delle indagini finalizzate allo smantellamento delle reti terroristiche internazionali.

Come ha spiegato limpidamente uno dei più importanti esponenti dell’illuminismo italiano, non è affatto vero che, nell’ipotesi in cui la tortura sia utilizzata per ottenere la confessione di eventuali complici o correi, la sofferenza da essa provocata sia realmente efficace: «O il reo è disposto a svelare i complici del delitto, o è determinato a nasconderli. Nel primo caso la tortura è inutile, perché alla semplice interrogazione del giudice egli li paleserà. Nel secondo caso poi essa è perniciosa, poiché, se ha risoluto di occultarli, o reggerà ai tormenti della tortura ed allora la legge che ve lo condanna fa un male privato senza ricavarne alcun bene pubblico; o per liberarsi da’ tormenti, invece di nominare i veri complici, egli nominerà altri che non hanno avuta parte alcuna al delitto ed allora la legge espone la tranquillità dell’innocente ad esser turbata dall’assertiva di un uomo che ha perduto il suo dritto alla confidenza» (G. Filangieri, La Scienza della Legislazione, III, Napoli, 1783, par. 176 – così dall’ed. critica curata da V. Ferrone, Centro Stiffoni, Venezia, 2003).

Ma ad essere fragile, sempre nella tesi “utilitaristica”, è anche la coerenza estrinseca e complessiva del ragionamento in ipotesi seguito: come è possibile, in altre parole, che le culture e gli ordinamenti giuridici che si fondano sul concetto dello “Stato di diritto” ammettano, a fronte di un argomento puramente quantitativo («la sofferenza di pochi per il bene di tutti»), la negazione circostanziata, per quanto eccezionale, delle ragioni di garanzia e di libertà che sono sottese a quello stesso concetto e che ne hanno favorito l’emersione storica, definendolo, a tutt’oggi, come uno dei nuclei più forti e rigidi del sistema di valori su cui poggia l’intera società occidentale? E come è possibile, ancora, che quest’ultima società acconsenta, per così dire, alla “scientifica” e “calcolata” violazione di precetti che, in quanto posti tout court a tutela della persona e della sua dignità, essa stessa non esita a considerare irrinunciabili e universali?

Non v’è chi non possa concordare, a questo punto, con la conclusione che l’evidente cortocircuito che in tal modo si viene a creare rischia seriamente di produrre risultati collettivamente “inutili”, oltre che razionalmente “deprecabili”.

Visto che, «se non si assumono le dovute precauzioni», le misure di emergenza «hanno la tendenza a perpetuarsi ben oltre il tempo in cui sono necessarie», sussiste il pericolo che l’illegalità, di cui la tortura è sostanziale espressione, «una volta sposata pubblicamente», possa conoscere «un’escalation incontrollabile». Ogni minima concessione o defaillance, anche da parte dei giudici, formalmente indipendenti ed imparziali ma ugualmente soggetti alle forti pressioni di un’opinione pubblica opportunamente orientata, potrebbe avere «conseguenze devastanti», veicolando un messaggio che «va al di là delle crudeltà e della indecenza che contraddistingue casi specifici» e che può condurre anche i cittadini comuni, in un primo momento facilmente strumentalizzabili alle ragioni dell’autodifesa utilitaristica, all’esiziale incapacità di capire di chi e di che cosa avere fiducia (così B. Ackerman, La costituzione di emergenza, Meltemi, Roma, 2005, 14 e 74).

L’autodifesa irragionevole e le sue degenerazioni

Occorre rilevare, pertanto, che tutte le tesi che sostengono l’utilità o l’efficacia “emergenziale” e “transitoria” della tortura finiscono per tradire, nel loro andamento contraddittorio, una più ampia irragionevolezza d’insieme, la quale, a sua volta, rischia di destabilizzare la ragione stessa dell’esistenza delle società democratiche e i capisaldi sia assiologici (criteri di valore) sia organizzativi su cui esse si sono storicamente edificate.

Come è stato brillantemente evidenziato proprio nel testo dal quale ha preso spunto questa breve riflessione, «il consenso dei cittadini sarebbe profondamente minato» qualora il popolo fosse reso edotto o comunque si accorgesse che «i titolari dei poteri pubblici democraticamente selezionati e controllati» esercitano le loro funzioni «in modo contrario ad un principio basilare dello Stato liberale e democratico, quello cioè del rispetto della dignità umana nei suoi termini essenziali ed insopprimibili» (così G.M. Salerno, Ragioni di Stato e dignità dell’uomo, in A. Gianelli, M.P. Paternò, Tortura di Stato, cit., 197).

Ma l’irragionevolezza così segnalata sembra tanto più palese anche a fronte di quanto già definito in questa stessa rubrica quale costante ed onnipresente fil rouge (filo rosso) dei temi qui sinora trattati, ossia anche alla luce del trasversale ricorrere, in molte delle vicende istituzionali della globalizzazione, della dialettica schmittiana “amico-nemico” (v. Madrugada, nn. 55 e 57).

Come si può resistere, anche con riguardo alla materia della tortura, alla tentazione di interpretare le tesi “utilitaristiche” poc’anzi sunteggiate nel prisma di una simbolica riproposizione dell’idea che le culture “amiche” possano, se non addirittura debbano, previa identificazione delle culture “nemiche”, comportarsi nei confronti di queste ultime e dei soggetti che ad esse appartengono secondo modalità dichiaratamente auto-difensive?

E come non rilevare, allora, e ancora una volta, i potenziali pericoli della radicalizzazione di una simile opposizione e del connesso recupero regressivo ed antistorico di strumenti di contrapposizione e di rigetto così rozzi, barbari e sommari come la guerra o la tortura?

Vero è che, nella prospettiva utilitaristica, in quanto applicata al terrorismo di matrice religiosa, il “nemico” è dichiaratamente esterno ed estraneo; è altrettanto vero, però, che, come si è detto in precedenza, nel processo di tendenziale e naturale espansione ed autoconservazione delle situazioni “eccezionali” e “d’emergenza”, il “nemico” può rapidamente palesarsi anche all’interno della singola collettività.

In quest’ultimo caso il nemico non è più «lo straniero che vive con me, ma una limpida proiezione di me stesso, un potere che, magari democraticamente eletto e reso più forte dalle mie stesse paure, si impadronisce della mia libertà, e, infine, dello stesso mio corpo, di quel corpo che in ogni fase della storia non ha avuto mai timore di violare»; il cittadino finisce così per trovarsi di fronte a due “nemici”, il primo, quello esterno, poco o per nulla indebolito dalle tecniche repressive ed ostili della guerra e della tortura, il secondo, quello interno, di matrice statale, «reso assai più temibile dall’involuzione autoritaria della democrazia in crisi e dai nuovi strumenti a sua disposizione», e tendenzialmente capace di rinnovare drammaticamente, in forma rivisitata, le tragiche esperienze totalitarie del secolo scorso (così F. Rimoli, Più sicuri o più liberi? Uso della tortura e bilanciamento tra valori, in A. Gianelli, M.P. Paternò, Tortura di Stato, cit., 130-131).

La tradizione giuridica occidentale e le sue risorse

Al termine di queste rapide annotazioni si può tuttavia evidenziare un dato essenziale, che costituisce peraltro, dopo tanta “irragionevolezza”, una fonte di speranza finalmente “ragionevole”: la tradizione giuridica occidentale, di cui il continente europeo e le sue molteplici e compresenti istituzioni rappresenta ancora importante caposaldo, possiede, nel proprio patrimonio, tutti gli antidoti necessari per poter fronteggiare con fiducia le questioni qui indicate.

Prova tangibile di tali valutazioni è inequivocabilmente costituita dalla ricca giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, proprio in tema di tortura, ha ribadito in modo deciso e ripetuto la consistenza dei presupposti garantistici posti alla base delle democrazie contemporanee.

Non è un caso, del resto, che numerose sentenze di questa medesima Corte abbiano più volte enunciato, in testuale applicazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il principio basilare secondo cui anche «nelle circostanze più drammatiche e difficili, come la lotta al terrorismo e il crimine organizzato» risultano totalmente vietati, «nei termini più assoluti», la tortura e le pene inumane e degradanti, senza quindi che si possa, per ciò solo, invocare, quale argomento contrario, l’asserita sussistenza di ragioni eventualmente eccezionali ovvero la discutibile priorità di opzioni vagamente utilitaristiche (cfr. F. Bilancia, Anche l’Europa condanna la violenza di Stato, in A. Gianelli, M.P. Paternò, Tortura di Stato, cit., 166).

La valorizzazione effettiva di tali importanti acquisizioni richiede però un ulteriore ed imprescindibile elemento: l’intima consapevolezza di ciascuno che la società democratica, nel momento in cui si pone l’obiettivo di tutelare la dignità di ciascun uomo, non esige né sopporta altre finalità, nello svolgimento delle pubbliche funzioni di cui essa si fa promotrice, che non siano quelle, necessariamente universalistiche e non discriminatorie, della garanzia di ogni persona e della sua libertà, sia fisica sia morale.